UN PROVVEDIMENTO AD HOC DEL GARANTE DELLA PRIVACY
Il principio è stato esplicitato in un provvedimento attraverso cui, lo scorso 23 febbraio, il Garante ha obbligato una donna a rimuovere dalla propria pagina Facebook due sentenze emesse dal tribunale di Tivoli che riguardano la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio. Secondo l’Autorità presieduta da Antonello Soro, il documento conteneva aspetti della vita familiare che chiamavano in causa anche la figlia minorenne. E il sostenere, da parte della donna, che la pubblicazione fosse avvenuta su un profilo visibile soltanto agli amici non è stato comunque sufficiente a evitare la misura restrittiva: giunta a seguito di una segnalazione partita dall’ex marito. Nelle motivazioni il Garante ha spiegato che «non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di amici, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile in ogni momento da parte del titolare» e della possibilità «per qualunque amico ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti».
INEVITABILE IL DISAGIO PER I MINORI
Il Garante, nel disporre la rimozione dei post, ha sottolineato «che le sentenze consentono di rendere identificabile la bambina nella cerchia di persone che condividono le informazioni pubblicate dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola». Si determina così, spiega l’Autorità, «una possibile conoscibilità dinamica, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook». Il Codice in materia di protezione dei dati personali impone il divieto di pubblicare qualsiasi informazione che rende identificabile un minore coinvolto a vario titolo in procedimenti giudiziari.
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